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Misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha emanato il 16 luglio 2009 l’Ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione.

L’Ordinanza muove dalla necessità ed urgenza di individuare appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali, nonché dalla necessità ed l’urgenza di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress.

Ecco quanto, fra l’altro, dispone l’Ordinanza.

1) L’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.

I Comuni quali livelli essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti:

  • ad assicurare la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell’anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune;
  • ad evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza;
  • ad assicurare il possesso, da parte della struttura individuata, di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani; nonché il possesso dell’autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
  • a far sì che la struttura individuata, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non abbia una capacità superiore alle duecento unità di animali;
  • ad assicurare la restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
  • a garantire attività che aumentino l’adottabilità dei cani e l’apertura al pubblico almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
  • ad implementare ulteriori iniziative utili a incentivare l’adozione dei cani.
  • Da parte sua la struttura individuata deve prevedere l’accesso e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali, aventi come obiettivo la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;

2) In sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte economiche, i Comuni devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che comportino minimi spostamenti degli animali; che si avvalgano di servizi prestati da associazioni riconosciute degli animali; che siano gestite da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali.

3) I cani non ancora sterilizzati all’entrata in vigore dell’Ordinanza presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all’intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza stessa a cura del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.

L’Ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Fonte: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali



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