Codice dell’Amministrazione Digitale – Art. 2

Oggi inizieremo un percorso illustrativo sui doveri ed obblighi delle pubbliche amministrazioni e sui diritti dei cittadini in materia di Internet. Per chi non lo sapesse, esiste il “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Da Wikipedia: Il Codice dell’Amministrazione Digitale è stato emanato con Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001).
Il Codice è entrato in vigore il 1 gennaio 2006. Esso ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione all’interno della pubblica amministrazione, nei rapporti tra amministrazione e privati e in alcuni limitati casi, disciplina anche l’uso del documento informatico nei documenti tra privati.
Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione
- Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
- Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione.
- Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonche’ le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
- Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
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1. gabriella - 17 gennaio 2009 - 19:43
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Atinablog.it invita i commentatori ad un clima sereno di discussione,Il comune di Atina si deciderà ad applicare “il codice dell’amministrazione digitale” per il PRG, le delibere, il bilancio, le informazioni sui finanziamenti in arrivo … ecc Qualcuno ci scommette ?
scevro da insulti ed attacchi personali ad altri commentatori.
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