Atinablog

Il blog del comune di Atina.

Atina, Ulteriori dati del documento preliminare.

Premessa:
Preso atto della mancata pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Atina del documento preliminare del P.U.C.G, Atina Libera continua a fornire altri dati a riguardo, opponendosi  alla volontà da parte dell’amministrazione comunale di mantenere la massima segretezza sul nuovo strumento urbanistico del paese, contravvenendo così alle regole basilari di trasparenza e democrazia.

3.7.6    Zone B – disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate ad usi residenziali, classificate come

Zona Territoriale Omogenea di tipo B ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

2. La zona B è composta dalle seguenti sottozone:

a) Sottozona B1 (Area urbanizzata caratterizzata da edilizia pianificata di media densità edilizia;

b) Sottozone B2 (Centri abitati contigui alla zona Bl, ma caratterizzati da edilizia spontanea a bassa

densità edilizia);

c) Sottozone B3 (Centri abitati rurali caratterizzati da edilizia spontanea a bassa densità edilizia);

3.7.6.a Sottozona Bl – disposizioni particolari

1. La sottozona Bl è costituita dal nucleo originario della Città Nuova, di formazione post bellica, e pianificato secondo le regole del Piano di Ricostruzione approvato con D.M. n. 2066/3036, del 30.11.1946 e s.m.i.;

2. All’interno della sottozona Bl il PUGC individua comparti liberi da edificazione che consentono di intervenire sul tessuto edilizio esistente ai fini di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di piazze, parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, fuori terra e/o interrati, aree verdi ecc., servizi pubblici e privati, commerciali, direzionali ecc., al fine di realizzare luoghi di incontro e intreccio delle relazioni sociali tra i cittadini con la funzione di riorganizzazione urbana del quartiere e dei relativi servizi.

3. Il PUGC individua nel PUOC lo strumento idoneo per definire in dettaglio le trasformazioni di cui al punto 2, ne possono realizzarsi mediante l’azione dei soggetti di cui allart. 41 della L.R. 38/1 999

4. All’interno della sottozona Bl, il PUGC, e per esso gli eventuali PUOC di cui al Capo Il della L.R. n. 38/1 999, dovranno assicurare:

a) la dotazione minima di spazi pubblici di cui agli art. 3 e 4 del DM 1444/68, il rispetto dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, e di distanza tra i fabbricati di cui all’art.7,8,9 del DM 1444/68 e s.m.i.

b) il mantenimento degli attuali valori di occupazione del suolo e di consumo di suolo per usi urbani;

5. All’interno della sotttozona Bl sono consentiti , nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4. i seguenti interventi elencati al comma 1 dell’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380:

a)         interventi di manutenzione ordinaria~, definiti come gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,

mnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) ‘interventi di restauro e di risanamento conservativo’, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) ’interventi di ristrutturazione edilizia’, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

6. Ad avvenuta approvazione del PUGC, sono altresì consentiti i seguenti interventi elencati al comma i dell’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380, esclusivamente se direttamente indicati e specificati nella cartografia e

regolamentati nelle norme di piano:

e) interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e3) reaIizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in

.ia permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003);

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come

depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) a realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino -l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

7. Tutti gli interventi sopra indicati ed elencati al comma i dell’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380, se non

direttamente attribuiti a specifici edifici o ambiti individuati e specificati nel PUGC, sono consentiti

esclusivamente ad avvenuta approvazione dei relativi PUOC.

3.7.6.b Sottozone B2 — disposizioni particolari

1. La sottozona B2 sono costituite da porzioni di territorio urbanizzato contigue alla sottozona B1 e caratterizzate da nuclei o centri abitati, Contigui alla sottozona Bl, che, sorti in assenza di pianificazione, sono ormai consolidati come tali nella memoria collettiva.

2. All’interno della sottozona B2, il PUGC, e per esso gli eventuali PUOC di cui al Capo Il della L.R. n. 38/1 999, dovranno assicurare:

a) La dotazione minima di spazi pubblici di cui agli art. 3 e 4 del DM 1444/68, il rispetto dei limiti di densità

edilizia, di altezza degli edifici, e di distanza tra i fabbricati di cui all’art.7,8,9 del DM 1444/68 e s.m.i.

b) Il mantenimento degli attuali valori di occupazione del suolo e di consumo di suolo per usi urbani.

Qualora risulti dimostrata l’impossibilità di reperire detti spazi all’interno delle Zone medesime, gli stessi potranno essere collocati all’esterno e in adiacenza di queste.

3. PUGC individua nel PUOC lo strumento idoneo per definire in dettaglio le trasformazioni di cui al punto 2., che possono realizzarsi mediante l’azione dei soggetti di cui all’art. 41 della L.R. 38/1 999.

4. All’interno delle sottozone 82 sono consentiti , nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4. i seguenti

interventi elencati al comma 1 dell’art. 3 del OPA 06.06.2001 n. 380:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, definiti come gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

Ad avvenuta approvazione del PUGC, sono altresì consentiti i seguenti interventi elencati al comma 1 deIl’art. 1 del DPR 06.06.2001 n. 380, esclusivamente se direttamente indicati e specificati nella cartografia e regolamentati nelle norme di piano:

“interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

a1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

a2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

a3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in stato permanente di suolo inedificato;

a4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di

Tecomunicazione;

punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del 2003);

a5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come

depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

a6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e del pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

a7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto che comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

a8) gli interventi elencati al comma 1 dell’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380, non direttamente indicati e specificati nel PUGC sono consentiti esclusivamente ad avvenuta approvazione dei relativi PUOC, e, se ricadenti in zone sottoposte a tutela, previo niascio preventivo di autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Lazio e/o N.O. della competente Soprintendenza Archeologica.

3.7.6.c Sottozone B3 – disposizioni generali

1. Le sottozone B3 sono costituite da centri abitati isolati, sorti in assenza di pianificazione, ma ormai consolidati come tali nella memoria collettiva.

2. All’interno delle sottozone B3 potranno essere sviluppate esclusivamente attività complementari ed integrate con l’attività agricola.

3. All”interno della sottozona B3, il PUGC, e per esso gli eventuali PUOC di cui al Capo li della L.R. n. 38/1999, dovranno assicurare:

a) la dotazione minima di spazi pubblici di cui agli art. 3 e 4 del DM 1444/68, il rispetto dei limiti di densità

edilizia, di altezza degli edifici, e di distanza tra i fabbricati di cui all’art.7,8,9 del DM 1444/68 e s.m.i.

b) il mantenimento degli attuali valori di occupazione del suolo e di consumo di suolo per usi urbani.

qualora risulti dimostrata l’impossibilità di reperire detti spazi all’interno delle Zone medesime, gli stessi potranno essere collocati all’esterno e in adiacenza di queste.

4 All’interno delle sottozone B3 sono consentiti , nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4. i seguenti

interventi elencati al comma i dell’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, definiti come gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b)  “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tecnologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di riistrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

5. Ad avvenuta approvazione del PUGC, sono altresì consentiti i seguenti interventi elencati al comma 1 dell’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380, esclusivamente se direttamente indicati e specificati nella cartografia e

regolamentati nelle norme di piano:

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e. 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di

telecomunicazione;

(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 del

2003);

e5) l‘installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come

depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto~•e comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

e8) Gli interventi elencati al comma 1 dell’ail. 3 deI DPR 06.06.2001 n. 380, non direttamente indicati e specificati nel PUGC sono consentiti esclusivamente ad avvenuta approvazione dei relativi PUOC, e, se

ricadenti in zone sottoposte a tutela, previo rilascio preventivo di autorizzazione paesaggistica da parte della Regione lazio e/o N.O. della competente Soprintendenza Archeologica.

3.7.7 Zone C — disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate ad usi residenziali, classificate come Zona Territoriale Omogenea di tipo C ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile ‘68, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

2 La zona C  è destinata all’espansione residenziale, e la sua attuazione avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG mediante P.U.O.C, da redigere ai sensi del Capo Il della L.R. 38/1999.3.AIl”interno della Zona C, il PUGC, e per esso gli eventuali PUOC di cui al Capo Il della L.R. n. 38/1999, dovranno assicurare:

a) la dotazione minima di spazi pubblici di cui agli art. 3 e 4 del DM 1444/68, il rispetto dei limiti di

densità edilizia, di altezza degli edifici, e di distanza tra i fabbricati di cui all’art.7,8,9 del DM 1444/68 e s.m.i. il mantenimento degli attuali valori di occupazione del suolo e di consumo di suolo per usi urbani.4.Ai tini del computo delle cubature si dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:a)il volume che fuoriesce dal terreno con la sola eccezione dei volumi tecnici. Tra i volumi tecnici vengono inclusi i sottotetti, intendendo per tali i volumi entro le falde di copertura, aventi altezza massima utile interna non superiore a m. 2,20 e purché i locali in essi contenuti siano destinati a servizi tecnici e/o accessori per la residenza.

b)La pendenza delle falde di copertura non dovrà essere superiore al 35%.

c)Nei piani interrati è consentita la realizzazione di parcheggi e servizi accessori per la residenza.

d) E’ consentita la costruzione di portici, ai piani seminterrato, terra e rialzato, di superficie utile inferiore o

uguale al 25% della superficie coperta dell’unità immobiliare afferente. L’eventuale parte di portico, eccedente la quantità massima innanzi prevista, dovrà essere Computata come volume, I portici non

possono essere costituiti da più elevazioni e quindi dovranno risultare caratterizzati da un solo ordine

strutturale. Costituisce portico lo spazio coperto del fabbricato aperto su due lati per almeno il 50% del

perimetro del portico stesso.

e) L’edificazione diretta non è possibile quando ricorre il caso della lottizzazione. Nella fattispecie ricorre il caso della lottizzazione quando la trasformazione urbanistica od edilizia di una o più aree di estensione superiore a 5000 mq. venga predisposta, attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, in lotti edificabili e l’utilizzo comporti l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, oltre quelle già esistenti, nonché quando si abbia di mira l’utilizzo edificatorio di una o più aree, finalizzato alla creazione di più di due edifici, ovvero di oltre quattro unità a scopo abitativo anche se facenti parte di un unico edificio. Non costituisce lottizzazione, ai sensi del presente disposto, il frazionamento che consegue ad una divisione ereditaria.

5. La zona C è suddivisa nelle seguenti sottozone:

a) Sottozone C1 (aree urbane inedificate da destinare a nuovi complessi insediativi di tipo semiintensivo).

b) Sottozona C2 (aree periferiche inedificate da destinare a insediamenti residenziali estensivi);

c) Sottozona CT (aree inedificate da destinare a insediamenti turistici);

3.7.7.a Sottozona Ci – disposizioni particolari

1. La sottozona Ci è destinata all’espansione residenziale di tipo semiintensivo, e la sua attuazione avviene nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG mediante P.U.O.C, da redigere ai sensi del Capo Il della L.R.

38/1999.

2. All’interno della sottozona Ci sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:

a Residenziale;
b Commerciale;
c Direzionale;

d Servizi vari alla residenza

e Artigianato di servizio e comunque compatibile con la residenza.

f Attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;

4.         Le sottozone “C1 vengono suddivise, in relazione alle differenti caratteristiche, nelle sottozone indicate nella tabella seguente:

Sottozona
Superficie Territoriale
(ha)
Volumetria Residenziale
di nuova proposizione(mc)
Indice Territoriale
di nuova proposizione
(mclmq)
C1
6.8165
40899
0.6
C2
2.5746
10298
0.4
C3
1.5044
9026
0.6
C4
2.6047
10418
0.4
C5
3.7099
18549
0.5
C6
9.4726
47745
0.5
C7
5.1146
15343
0.3
C8
2.4953
7485
0.3

In sede di relazione finale del PUCG dovranno essere computati ed indicati per ognuna delle sottozone di cui

al punto 3 del presente articolo i seguenti indici e parametri da rispettare in sede di redazione dei successivi

regolamenti attuativi (PUOC)
a Superficie Fondiaria

b Indice di fabbricabilità fondiario

c Indice di Utilizzazione fondiario

d Volumetria residenziale totale da realizzare

e Volumetria non residenziale totale da realizzare

f Altezza massima degli edifici

g Distacco dagli edifici

h Distanze minima dalle strade

i Distanze minima dai confini

l Dotazione di spazi pubblici di cui all arI 3 e 4 del DM 1444/1968

17.7.b Sottozona C2 – disposizioni particolari

1 La sottozona C2 è comprende aree a vocazione agricola caratterizzate da elevato frazionamento delle

proprietà fondiarie.

2 Ai sensi dell’ari. 56 della L.R. n. 38/1999 la sottozona C2 viene classificata come zona di espansione di cui

alla lettera C del D.M 2 aprile 1968 e la sua capacità insediativa non deve superare il 20% della capacità

insediativa prevista dal PUCG.

3. All’interno della sottozona C2 valgono le seguenti prescrizioni:

a L’edificazione è consentita previa approvazione di un Piano di Lottizzazione ovvero di PUOC,;

b L’indice di edificabilità residenziale non deve essere superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;

c Il lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri;

d Si dovrà provvedere alla messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri

quadrati di superficie lorda utile fuori terra con un minimo di almeno quindici piante per lotto

4. La sottozona C2 non potrà essere ampliata in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato

almeno l’ottanta per cento della superficie totale.

5. All’interno della sottozona Ci sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:

a) Residenziale;
b) Commerciale;
c) Direzionale;

d) Servizi vari alla residenza

e) Artigianato dì servizio e comunque compatibile con la residenza.

f) Attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico;

6. In sede di relazione finale del PUCG dovranno essere computati i seguenti indici e parametri da rispettare in sede di redazione dei successivi strumenti attuativi (PUOC):

a. Superficie Fondiaria

b. Indice di fabbricabilità fondiario

c. Indice di Utilizzazione fondiario

d. Volumetria residenziale totale da realizzare

e. Volumetria non residenziale totale da realizzare

f. Altezza massima degli edifici

g. Distacco dagli edifici

h. Distanze minima dalle strade

i. Distanze minima dai confini

j. Dotazione di spazi pubblici di cui all’art 3 e 4 del DM 1444/1968

3.7.7.c Sottozona CT

1. La sottozona CT comprende aree inedificate da destinare ad insediamenti turistici ricettivi alberghieri e

residenziali.

2. Nella sottozona CA gli insediamenti turistici di nuova realizzazione dovranno rispettare le seguenti

prescrizioni:

a) l’indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq;

b) indice di fabbricabilità per l’edilizia alberghiera non deve essere superiore a 0,50 mc/mq;

c) il 50% della superficie territoriale va destinato a spazi pubblici per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport, per parcheggi;

d) indice di copertura (rapporto tra superficie costruita e superficie territoriale) non può essere superiore al 30%;

e) le costruzioni unifamiliari e bifamiliari isolate non possono superare il 30% della cubatura totale edificabile.

La restante cubatura va utilizzata per la realizzazione di complessi unitari per i quali deve essere redatto apposito progetto planovolumetrico.

3.7.8 Zona D – disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate ad usi produttivi, classificate come

Zona Territoriale Omogenea di tipo D ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 68, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

2. La zona D è suddivisa nelle seguenti sottozone:

Sottozone Dl – Aree parzialmente occupate da insediamenti produttivi o ad essi assimilati.

Sottozone D2 – Aree libere da edificazione, contigue alla zona Dl, da destinare a insediamenti produttivi o

ad essi assimilati.

Sottozone D3 – Aree libere da edificazione, da destinare a insediamenti produttivi o ad essi assimilati.

3.7.8.a Sottozona Dl — disposizioni particolari

1.         La sottozona Dl è caratterizzata da parziale occupazione di attività produttive artigianali, commerciali, o ad esse assimilate.

2.         All’interno della sottozona Dl sono consentite, per i nuovi insediamenti, le seguenti destinazioni d’uso:

a) attività industriali manifatturiere

b) attività artigianali

c) attività commerciali all’ingrosso e dettaglio

3.         In sede di redazione finale del PUCG dovranno essere computati ed indicati i seguenti indici e parametri da rispettare in sede di redazione dei successivi strumenti attuativi (PUOC):

a.         Superficie Fondiaria
b.         Superficie coperta
c.         Indice di Utilizzazione fondiario
d.         Altezza massima degli opifici o capannoni
e.         Distacco dagli edifici
f.          Distanze minima dalle strade
g.         Distanze minima dai confini

h.         Dotazione d’ spazi pubblici di cui aII’art 3 e 4 del DM 1444/1968

i.   indice di piantumazione

Per le attività produttive esistenti alla data di approvazione del PUCG è consentito l’ampliamento sia per

ragioni funzionali sia per realizzare uffici, impianti, infrastrutture interne, magazzini, abitazioni per il titolare ed il personale, locali per i servizi, aree per la sosta e la manovra di autoveicoli, strade, verde, impianti sportivi e ricreativi. locali per l’esposizione e la vendita.

E consentita altresì:

a. la costruzione di abitazioni per il titolare dell’azienda o amministratore ed il custode per un massimo di 300 mq di superficie lorda abitabile per ogni insediamento; in ogni caso la superficie lorda abitabile non deve

superare il 15% della superficie coperta ad uso produttivo.

b. la costruzione, nel rispetto delle prescrizioni del C.C, dei seguenti locali accessori in aderenza alla linea di

confine:
a. • cabine elettriche;

b. • cabine di decompressione del gas;

c. • manufatti per l’installazione di contatori;

d. • misuratori e simili;

e. • tettoie aperte per parcheggi;

3.7.8.b Sottozona D2— disposizioni particolari

1. La sottozon2 D2 sono aree libere da edificazione, contigue alla zona Dl, da destinare a nuovi insediamenti

produttivi, artigianali, commerciali, direzionale, logistici.

2.         All’interno della sottozona D2 sono consentite, per i nuovi insediamenti, le seguenti destinazioni d’uso:

a. attività industriali manifatturiere

b. attività artigianali

c. attività commerciali all’ingrosso e dettaglio

3.         In sede di redazione finale del PUCG dovranno essere computati ed indicati i seguenti indici e parametri da rispettare in sede di redazione dei successivi strumenti attuativi (PUOC):

a. Superficie Fondiaria
b. Superficie coperta

c. Indice di Utilizzazione fondiario

d. Altezza massima degli opifici o capannoni

e. Distacco dagli edifici
f. Distanze minima dalle strade

g. Distanze minima dai confini

h. Dotazione di spazi pubblici di cui all’art 3 e 4 del OM 1444/1968

i. Indice di piantumazione
Sottozona D3 – disposizioni particolari

La sottozona D3 sono aree libere da edificazione, da destinare a nuovi insediamenti artigianali, commerciali,

direzionali, logistici.

All’interno della sottozona D3 sono consentite, per i nuovi insediamenti, le seguenti destinazioni d’uso:

a. attività artigianali

b. attività commerciali all’ingrosso e dettaglio

c. attività direzionali
d. attività logistiche

In sede dì redazione finale del PUCG dovranno essere computati ed indicati i seguenti indici e parametri da

rispettare in sede di redazione dei successivi strumenti attuativi (PUOC):

a. Superficie Fondiaria
b. Superficie coperta

c. Indice di Utilizzazione fondiario

d. Altezza massima degli opifici o capannoni

e. Distacco dagli edifici

f. Distanze minima dalle strade

g. Distanze minima dai confini

h. Dotazione di spazi pubblici di cui all’art 3 e 4 del OM 1444/1968

i. Indice di piantumazione

3.7.9    Zone E – disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate ad usi agricoli, classificate come Zona Territoriale Omogenea di tipo E ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

2. All’interno delle zone E l’edificazione è regolamentata entro i limiti del combinato legislativo di cui Capo II Edificazione in zona agricola” del Titolo IV della L.R. n. 38/1 999, e del Capo Il del P.T.P.R.

3. lI PUCG suddivide la zona “E”, in relazione alle differenti caratteristiche naturalistiche ambientali e produttive, nelle seguenti sottozone:

Sottozona E1 – Aree Agricole del Paesaggio Agrario di Continuità

Sottozona E2 – Aree Agricole del Paesaggio Agrario di Valore

Sottozona E3 – Aree Agricole del Paesaggio Naturale di Continuità

Sottozona E4 – Aree Agricole del Paesaggio Naturale

Sottozona E5 – Nuclei rurali sparsi

3.7.9.a Sottozona E1 – disposizioni particolari

La sottozona E1 comprende le porzioni territorio caratterizzate ancora dall’uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo.

Su tali sottozone, fatte salve le disposizioni di cui al Capo Il del Titolo IV della L.R. n. 38/1999, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

A. Interventi per il miglioramento dell’efficienza dell’attività agricola e zootecnica.

1. Sono consentiti previa presentazione di SIP, Silos ed impianti serra, posa in opera di teloni e rivestimenti

mobili, impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche di illuminazione, tettoie e schermature varie a protezione delle colture, modeste strutture per il ricovero degli animali.

2. Sono altresì consentiti piccoli interventi quali: fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie, piccoli ricoveri per attrezzi.

B. Interventi su manufatti necessari alla conduzione del Fondo:

a) Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili:

1. Sono consentiti il recupero dei manufatti esistenti con aumento di volume, nonché nuove realizzazioni con

indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq.

2. La cubatura esistente è da computare ai fini dell’accertamento del limite previsto dall’indice di fabbricabilità sopracitato che non potrà essere superato.

3. L’altezza massima degli edifici è di 7 ml.

4. Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione, per delocalizzazione in altro sito, di edifici ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore al 15 % della superficie lorda utile preesistente.

5. Ai fini della realizzazione di nuovi interventi di cui al comma a) capoverso 1 del presente articolo si stabilisce che il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. della L.R. n. 38/1999. È ammesso, ai tini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri. In mancanza dell’indìviduazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30 miIa metri quadri.

6. lI lotto minimo per cui è possibile richiedere il permesso di costruire ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57 della L.R. n. 38/1999, così come modificato dallaL.R. n. 8/2002.

b) Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

1. Sono consentiti il recupero dei manufatti esistenti con aumento di volume, nonché nuove realizzazioni previo SIP.

c) Abitazioni rurali:

1. Sono consentiti il recupero delle abitazioni rurali esistenti con aumento di volume, nonché nuove

realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,01 mc/mq, e h massima di ml. 7.00.

2. Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione, per delocalizzazione in altro sito, di edifici ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore al 15 % della superficie lorda utile preesistente.

3. Ai fini della realizzazione di nuovi interventi di cui al comma b) capoverso 1 del presente articolo si stabilisce il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3. della L.R. n. 38/1999. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di l0 mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 3Omila metri quadri.

4. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere il permesso di costruire ed i limiti dimensionali massimi degli

annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57 della L.R. n. 3811999, così come modificato dalla L.R. n. 8/2002.

d. strutture per agriturismo:

1. E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, la

ristrutturazione edilizia, nonché gli ampliamenti non superiori aI 20% neI rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali e delle tipologie dell’architettura rurale tradizionale e previo miglioramento della qualità paesaggistica.

2.         Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione, per delocalizzazione in altro sito, di edifici ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore al 15 % della superficie lorda utile preesistente.

e) Recupero centri rurali esistenti

1. E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.

La ristrutturazione edilizia, nonché gli ampliamenti non superiori al 20% nel rispetto delle caratteristiche

costruttive, dei colori, dei materiali e delle tipologie dell’architettura rurale tradizionale e previo miglioramento della qualità paesaggistica. La ristrutturazione edilizia è consentita previo SIP.

2. E’ consentita la realizzazione di centri rurali con I.F. 0.05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se l’area è

caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria e diffusa attività agricola.

C. Interventi per uso residenziale:

1. Sono consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo e la

ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 c.l lettera d del DPR 380.

2. Non consentite nuove edificazionj ad uso esclusivamente residenziale.

D. Interventi per uso Produttivo, Commerciale, Terziario:

a) Laboratori artigianali:

1.         Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture, nonché la ristrutturazione edilizia di cui

articolo 3 co. 1 lettera d del DPR 380/01.

Non sono consentite nuove edificazioni.

b) Strutture commerciali e terziarie:

Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture, nonché la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 co.1 lettera d del DPR 380/01.

Non sono consentite nuove edificazioni.

c) Strutture produttive industriali, e impianti per attività produttive all’aperto che comportino trasformazione

permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. E7 DPR 380.01):

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture, nonché la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01.

2. Non sono consentite nuove edificazioni.

c) Depositi merci

Consentiti se strettamente legati ad attività legittimamente autorizzata.

d) Discariche

Sono consentite anche come recupero di attività di cava dimessa e previo accertamento in sede di

autorizzazione paesaggistica della sua compatibilità ambientale.

E Interventi per Uso turistico Sportivo e Culturale

Insediamenti turistico alberghieri

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture, nonché la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01.

2. Sono consentiti nuovi insediamenti ed ampliamenti superiori al 20%, previo SIP.

e) Campeggi

1. Sono consentiti il recupero e gli ampliamenti non superiori al 20%, previa salvaguardia della vegetazione

arborea e del sistema morfologico esistente.

2. Sono consentite nuove realizzazioni previo SIP e su aree individuate dal PUCG.

Impianti Sportivi:

3. E’ consentita – la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la

ristrutturazione edilizia con ampliamenti non superiori al 20%.

4. Sono consentiti nuovi impianti ed ampliamenti superiori al 20% relativi a servizi necessari alla fruizione degli impianti sportivi esistenti e a nuovi interventi previo SIP.

3.7.9.b Sottozona E2 – disposizioni particolari

1. La sottozona E2 comprende le porzioni territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.

2 Su tali sottozone, fatte salve le disposizioni di cui al Capo Il del Titolo IV della L.R. n. 38/1 999, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

A. Interventi per il miglioramento dell’efficienza dell’attività agricola e zootecnica.

1. Sono consentiti, previa presentazione di PUA e SIP, interventi relativi a Silos ed impianti serra, posa in opera teloni e rivestimenti mobili, impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche di illuminazione, tettoie e schermature varie a protezione delle colture, modeste strutture per il ricovero degli animali.

B. Interventi su manufatti necessari alla conduzione del Fondo:

a) Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili:

1.         Sono consentiti il recupero dei manufatti esistenti con aumento di volume, nonché nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq.

2.         Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione, per delocalizzazione in altro sito

ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore a 15% della

superficie lorda utile preesistente.

3.         La cubatura esistente è da computare ai fini dell’accertamento del limite previsto dall’indice di fabbricabilità sopracitato che non potrà essere superato.

4.         L’altezza massima degli edifici è di 7ml.

5.         Ai fini della realizzazione di nuovi interventi di cui al comma a) capoverso 1 del presente articolo

che il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima di cui all’articolo 52, comma 3 L.R.

38/1999. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l’asservimento di fondi

anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso essere

al di sotto di l0 mila metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima è fissato in 30mila metri quadri.

6.         Il lotto minimo per cui è possibile richiedere il permesso di costruire ed i limiti      dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell’articolo 57 della L.R. n. 38/1 999, così come modificato dalla L.R. 8/2002.

b) Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

1.         Sono consentiti il recupero dei manufatti esistenti con aumento di volume ~ realizzazion

previo PUA e SIP.
c) Abitazioni rurali:

1. Sono consentiti il recupero delle abitazioni rurali esistenti con aumenti di volume nonché nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,005 mc/mq, lotto minimo di 6 ha massima di ml. 7.00:

2. Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione, per delocalizzazione in altro sito, di edificio.

ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore al 15 % della

superficie lorda utile preesistente.

d) Strutture per agriturismo:

1. E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo, la

ristrutturazione edilizia, nonché gli ampliamentj non superiori al 20% nel rispetto delle caratteristiche costruttive, per colori, dei materiali e delle tipologie dell’architettura rurale tradizionale e previo miglioramento della qualità paesaggistica.

2.         Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione~ per delocalizzazione in altro sito, di edifici ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore aI 15 % della superficie lorda utile preesistente.

e) Recupero centri rurali esistenti

1.         E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo.

La ristrutturazione edilizia, nonché gli ampliamenti non superiori al 20% nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali e delle tipologie dell’architettura rurale tradizionale e previo miglioramento della qualità paesaggistica. La ristrutturazione edilizia è consentita previo SIP.

C.        Interventi per uso residenziale:

1.         Sono consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La

ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 c.l lettera d del DPR 380/01 è consentita previo SIP.

2.         Non sono consentite nuove edificazioni.

D.        Interventi per uso Produttivo~ Commerciale, Terziario:

a) Laboratori artigianali:

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 co. 1 lettera d del DPR 380/01 è consentita previo SIP.

2.         Non sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori al 20%.

b) Strutture commerciali e terziarie:

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP.

2. Non sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori al 20% salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d’acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico da prevedere in un SIP.

c) Strutture produttive industriali, e impianti per attività produttive all’aperto che comportino trasformazione

permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. E7 DPR 380.01):

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo con adeguamento alle

prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% è sentita previo SIP,

2. Non sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori al 20%.

d) Depositi merci

Consentiti se strettamente legati ad attività legittimamente autorizzata.

e) Discariche

Sono consentite anche come recupero di attività di cava dimessa e previo accertamento in sede di

autorizzazione paesaggistica della sua compatibilità ambientale. -

E Interventi per Uso turistico Sportivo e Culturale
a) Insediamenti turistici:

1. Sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con ampliamenti non superiori al 20% previo SIP.

2. Non sono consentiti nuove edificazioni ed ampliamenti superiori al 20%.

b) Campeggi:

1. Sono consentiti il recupero e gli ampliamenti non superiori al 20%, previa salvaguardia della vegetazione

arborea e del sistema morfologico esistente.

2.         Sono consentite nuove realizzazioni previo SIP e su aree individuate dal PUCG.

c) Impianti Sportivi:

1.         E consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo e la

ristrutturazione edilizia con ampliamenti non superiori al 20%.

2.         Sono consentiti nuovi impianti ed ampliamenti superiori al 20% relativi a servizi strettamente indispensabili alla fruizione degli impianti sportivi esistenti e a nuovi interventi previo SIP nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico, con l.F. di 0.015 mc/mq e h. massima di ml. 7.00.

3.7.9.c Sottozona E3 – disposizioni particolari

1.         La sottozona E3 comprende le porzioni territorio caratterizzate elevato valore di naturalità anche se

parzialmente edificate e infastrutturate

2.         Su tali sottozone, fatte salve le disposizioni di cui al Capo Il del Titolo IV della L.R.n. 38/1999, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

A. Interventi per il miglioramento dell’efficienza dell’attività agricola e zootecnica.

1.         Sono consentiti previa presentazione di SIP, Silos ed impianti serra, posa in opera di teloni e rivestimenti mobili, impianti per la stabilizzazione delle condizioni termichee di illuminazione, tettoie e schermature varie a protezione delle colture, modeste strutture per il ricovero degli animali.

B.        Interventi su manufatti necessari alla conduzione del Fondo

a) Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili:

1.         E’ Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume non superiore al 20%;

2.         Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione, per delocalizzazione in altro sito, di edifici ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore al 15 % della superficie lorda utile preesistente.

3.         Non sono consentite nuove edificazioni
b) Abitazioni rurali:

1.         E’ consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume non superiore al 20%.

2.         Sono altresì consentiti Interventi di demolizione e ricostruzione, per delocalizzazione in altro sito, di edifici ubicati all’interno delle fasce di rispetto stradali con il beneficio di ampliamento non superiore al 15 % della superficie lorda utile preesistente.

3.         Non sono consentite nuove edificazioni.

d) strutture per agriturismo:

1.         Sono ammesse subordinatamente a PUA e SIP e al recupero dei manufatti esistenti.

d) Recupero centri rurali esistenti

1. E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La

ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 c.l lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. li SIP deve

prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all’intervento.

2. Non è consentita la nuova formazione di centri rurali.

C. Interventi per uso residenziale:

1. Sono consentiti la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La

ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 c.l lettera d del DPR 380/01 nonché l’adeguamento igienico sanitario nei limiti del 5% per un massimo di mq. 50 sono subordinati al SIP che deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.

2 Non sono consentite nuove edificazioni.

D. Interventi per uso Produttivo, Commerciale, Terziario:

a) Laboratori artigianali:

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e nsanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01 nonché gli ampliamenti non superiori al 20% è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da -realizzare contestualmente all’intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.

2.         Non sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori al 20%.

b) Strutture commerciali e terziarie:

1.         Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e

valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all’intervento. Non sono consentiti aumenti di volume e di superfici esterne coperte e/o pavimentate.

Non sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori al 20% salvo che per le attività che devono

essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d’acqua,

subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico da prevedere in un SIP.

c) Strutture produttive industriali, e impianti per attività produttive all’aperto che comportino trasformazione

e del suolo inedificato (art. 3 lett. E7 DPR 380.01):

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione

edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% è consentita esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d’acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.

2. Sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori al 20% esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d’acqua,

subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.

d) Depositi merci
1. Non sono consentiti
Discariche
1. Non sono consentite.
E. Interventi per Uso turistico Sportivo e Culturale
a) Insediamenti turistici:

1. Sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché a ristrutturazione edilizia con ampliamenti non superiori al 20% previo SIP.

2. Non sono consentiti nuove edificazioni ed ampliamenti superiori al 20%.

c) Campeggi:

1.         Sono consentiti il recupero e gli ampliamenti non superiori al 20%, previa salvaguardia della vegetazione arborea e del sistema morfologico esistente.

c)         Impianti Sportivi:

1.         E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo. La

ristrutturazione edilizia con ampliamenti non superiori al 20% è consentita previo SIP.

2.         Sono consentiti nuove edificazioni ed ampliamenti superiori al 20% relative a servizi strettamente

indispensabili alla fruizione degli impianti sportivi esistenti e a nuovi interventi previo SIP nel rispetto della

vegetazione arborea e del sistema morfologico, con l.F. di 0.001 mc/ha e h. massima di ml. 7.00.

3.7.9.d Sottozona E4 – disposizioni particolari

1. La sottozona E4 comprende le porzioni territorio caratterizzate dal massimo grado di naturalità per la

presenza di beni di interesse naturalistico, individuate ai sensi dell’art 21 del PTPR.

2. Su tali sottozone, fatte salve le disposizioni di cui al Capo Il del Titolo IV della L.R. n. 38/1 999, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

A Interventi su manufatti necessari alla conduzione del Fondo

a Magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili:

E’ consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento funzionale nei limiti di aumento di volume

inferiore al 20%.

2. Non sono consentite nuove edificazioni

b Abitazioni rurali:

1. E’ consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume per una sola volta per l’adeguamento igienico-sanitarjo nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq. nel rispetto delle tipologie tradizionali.

2.         Non sono consentiti aumenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate.

3.         Non sono consentite nuove edificazioni.

c) strutture per agriturismo:

1.         Sono ammesse subordinatamente a PUA e SIP e al recupero dei manufatti esistenti.

d) Recupero centri rurali esistenti

1. E’ consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. La

ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 c.I lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve

prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all ‘intervento.

2.         Non è consentita la nuova formazione di centri rurali.
B.        Interventi per uso residenziale:

1.         E’ consentito il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di volume ne di superfici esterne coperte e/o pavimentate.

2.         Non sono consentite nuove edificazioni.

C.        Interventi per uso Produttivo, Commerciale, Terziario

a) Laboratori artigianali:

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. Il SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all’intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè di superfici esterne coperte e/o pavimentate.

2. Non sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti.

b) Strutture commerciali e terziarie:

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con

adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. La ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 co.1 lettera d del DPR 380/01 è subordinata al SIP. li SIP deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all’intervento. Non sono consentiti aumenti di volume nè superfici esterne coperte e/o pavimentate.

2 Non sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori aI 20% salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d’acqua,

subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero ambientale da prevedere in un SIP.

c) Strutture produttive industriali:

1. Sono consentiti: manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione

edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% è consentita esclusivamente per le attività che devono essere

necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d’acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.

2. Sono consentite nuove edificazioni e/o ampliamenti superiori al 20% esclusivamente per le attività che

devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 160 m. dei corsi d’acqua, subordinatamente a SIP e ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.

Interventi per Uso turistico Sportivo e Culturale
e Insediamenti turistici:

1. Sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia con ampliamenti strettamente necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare.

2. Non sono consentiti nuove edificazioni ed ampliamenti.

Campeggi:

1. E consentito esclusivamente il recupero fatto salvo quanto previsto all’art. 10 comma 8 della L.R. 24/98.

f impianti Sportivi:

1. E consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro e risanamento

conservativo e la ristrutturazione edilizia con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture,

finiture delle strutture esistenti

2. Non sono consentiti nuove edificazioni ed ampliamenti.

3.7.9.e Sottozona E5 – disposizioni particolari

1. La sottozona E5 comprende le porzioni del territorio agricolo caratterizzate dalla presenza di nuclei rurali

sparsi.

2. All’interno delle sottozone E5 potranno essere sviluppate esclusivamente attività complementari ed integrate con attività agricola.

3. All’interno delle sottozone E5 sono consentiti , nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4. i seguenti interventi elencati al comma i dell’art. 3 deI DPR 06.06.2001 n. 380:

a) ‘interventj di manutenzione ordinaria’, definiti come gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza degli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria’ le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti

anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edillzio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi Costitutivi dell’edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un

insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi diristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

5. Ad avvenuta approvazione del PUGC, sono altresì consentiti i seguenti interventi elencati al comma 1 dell’art. 3 deI DPR 06.06.2001 n. 380, esclusivamente se direttamente indicati e specificati nella cartografia e regolamentati nelle norme di piano:

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e. 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmillenti e di ripetitori per i servizi di

telecomunicazione:

(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo n. 259 deI 2003);

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come

depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e ai pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

6. Gli interventi elencati al comma i dell’art. 3 del DPR 06.06.2001 n. 380, se ricaclenti in zone sottoposte a

:utela, sono consentiti esclusivamente previo rilascio preventivo di autorizzazione paesaggistica da parte della Regione lazio e/o N.O. della competente Soprintendenza Archeologica.

3.7.10 Zone F – disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate a spazi e attrezzature pubbliche e/o

private di uso pubblico, classificate come Zona Territoriale Omogenea di tipo F ai sensi dell’articolo 2 del

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

3. Il PUCG suddivide la zona F, in relazione alle differenti caratteristiche funzionali, nelle seguenti sottozone:

-           Sottozona FI — Aree ed attrezzature pubbliche di interesse collettivo (art. 3 DM 1444/1968)

-           Sottozona Fi — Aree ed attrezzature pubbliche di interesse generale (art. 5 DM 1444/1968)

-           Sottozona E3 — Parchi Urbani attrezzati

-           Sottozona E4 — Aree ed attrezzature per Servizi Strategici di interesse Provinciale (AIS),

3.7.10.a Zone F1 – disposizioni particolari

1.         La sottozona F1 è destinata al soddisfacimento della dotazione minima di attrezzature ed impianti di interesse generale da assicurare ad ogni abitante ai sensi dell’arI. 3 deI DM n. 1444/1968.

2.         All’interno della sottozona F1 sono individuate le seguenti aree:

a)         Aree per l’istruzione     -

b)         Aree e attrezzature di interesse comune

c)         Aree e spazi pubblici attrezzati per lo sport e il tempo libero

d)         Aree e spazi pubblici per parcheggi pubblici

3. In sede di redazione finale del PUCG le sottozone F1 verranno individuate e dimensionate all’interno delle singole zone territoriali omogenee nel rispetto delle quantità minime di cui all’art. 4 del DM n. 1444/1 968.

3.7.10.b Zone F2 – disposizioni particolari

1. La sottozona F2 è destinata al soddisfacimento della dotazione minima aggiuntiva di attrezzature ed impianti di interesse generale, da assicurare ad ogni abitante ai sensi dell’art. 5 deI DM n. 1444/1 968.

All’interno della sottozona F1 sono individuate le seguenti aree:

a. Aree e attrezzature per l’istruzione superiore alla scuota dell’obbligo (esclusa l’Università);

b. Aree e attrezzature sanitarie e ospedaliere

3.7.10.c Zone F3 – disposizioni particolari

1. La sottozona F3 è destinata è destinata a Parchi Urbani esistenti e di nuova formazione, di proprietà pubblica o privata e alle relative attrezzature.     -

2. Per le aree gia destinate a Parco pubblico (Parco S.Stefano) si prevede il mantenimento a cura del Comune

con idonea manutenzione degli elementi arborei e di corredo.

3. Per il nuovo Parco Fluviale Attrezzato dovrà essere predisposto, opportuno progetto di studio ambientale.

4. All’interno del Parco Fluviale non è consentita l’edificazione, ma è consentito l’insediamento di strutture ad esso funzionali quali: percorsi pedonali anche coperti, portati d’accesso, recinzioni ambientali di organizzazione della pedonalità e protezione naturale, segnaletica; ingressi, biglietterie, edicole per giornali, piccole attività di ristoro, servizi igienici, opere di illuminazione, adduzione e dispersione delle acque piovane, cabine elettriche, monumenti e fontane, opere di arredo urbano, piantumazioni e movimenti terra.

5. Per gli edifici e le attrezzature eventualmente esistenti alla data di adozione, legittimamente autorizzati, sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione senza aumento di volumetria.

3.7.10.d Zone F4 – disposizioni particolari

1. La sottozona F4 è destinata è destinata a Sedi di Attività e Servizi Strategici di interesse Provinciale (AIS),

con requisiti competitivi di accessibilità diretta alla grande rete interregionale ed alla rete provinciale di 1 ° livello, integrazione e sinergia di attività compatibili, dotazione di servizi specializzati, immagine ed interfaccia organizzata di relazione con le città, elasticità di risposta ad una domanda di prospettiva non pienamente prevedibile.

2. Per funzioni strategiche si intendono le funzioni e le attività che per il loro livello di specializzazione

sostituiscono servizi vendibili su di un mercato più ampio della provincia ed occasioni di sviluppo innovativo per la stessa.

3. Sono considerate funzioni strategiche le funzioni relative alle seguenti attività:

a. Attività turistiche, da attuarsi mediante aumento quali- quantitativo della potenzialità turistica ricettiva di tipo alberghiero congressuale, con facile accessibilità dalla Superstrada;

b. Attività e servizi relativi alla cultura e al tempo libero;

c. Attività e servizi per il traffico passeggeri mediante la localizzazione di un nodo di scambio gomma gomma;

d. Attività connesse al decentramento universitario;

e.         Attività connesse allo Sport agonistico;
f.          Attività connesse alla Ricerca scientifica;
g.         Attività connesse alla ricettività universitaria (Campus);
h.         Attività di servizi terziari a interfaccia urbana;

i.          Attività di valorizzazione dei manufatti di Archeologia Industriale (ex Cartiera Visocchi)

3.         Per le finalità di cui al comma 2 il Comune promuove la formazione di un Piano Programma di fattibilità unitario, relativo alla sottozona F4 (AIS n. 7 del PTPG) da attuarsi in concertazione con la Provincia all’interno del quale verranno definiti -

a.         gli altri soggetti da coinvolgere nell’iniziativa, Regione, enti pubblici o privati; portatori di competenze settoriali (Università di Cassino, Coni ecc), il carattere d’interesse provinciale ed intercomunale suggerisce un ampio coinvolgimento delle istituzioni presenti nella provincia;

b.         uno schema orientativo unitario dell’assetto dell’ambito (master plan) nella sua caratterizzazione, fondiaria infrastrutturale, ambientale, di servizi e operativa, distinguendo tra spazi fondiari edificabili e spazi d’uso pubblico e nell’eventuale sua articolazione in sub ambiti;

c.         le condizioni di fattibilità dell’iniziativa da attuarsi per parti funzionalmente complete in tempi successivi,

mantenendo la coerenza complessiva dell’insediamento;

d.         la precisazione delle funzioni attribuibili alle singole parti previo coordinamento della domanda degli enti;

e.         le condizioni di accessibilità esterna ed interna nonché i livelli tecnologici e telematici di comunicazione che devono essere assicurati;

f.          il bilancio delle risorse ambientali di base (consumi d’acqua, suolo, inquinamento, vegetazione) ed i

provvedimenti per il loro mantenimento, miglioramento, in un rapporto equilibrato;

g.         le nuove dotazioni ambientali e di servizi prevedibili, curando l’immagine formale dell’insediamento ed i suoi rapporti con il contesto urbano e paesistico;

h.         gli strumenti urbanistici e di gestione, da utilizzare per disciplinare gli interventi e per assicurare il

coordinamento e l’efficacia delle azioni attuative;

i.          i soggetti operativi incaricati di redigere il piano o i piani ed i progetti e curarne l’attuazione direttamente o in concessione;

j.          i soggetti e gli strumenti finanziari prevedibili e le modalità di gestione economica e sociale delle opere realizzate;

k.         le regole unificate della perequazione degli oneri urbanistici e delle comperìsazioni ambientali legate agli interventi.

3.7.11 Zona VC – Vincolo Cimiteriale

1.         La zona VC è la zona di vincolo di rispetto dell’area cimiteriale.

2.         In relazione alla situazione dei luoghi, l’ampiezza della zona di rispetto del cimitero, regolarmente

perimetrata, è stata fissata a 50 m dal perimetro dell’area cimiteriale.

Il vincolo è preordinato alla conservazione della situazione esistente. All’interno dello stesso sono consentite:

a)         le colture agricole;

b)         l’installazione di piccoli manufatti per l’esercizio degli impianti tecnologici;

c)         la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto;

d)         l’esercizio dei diritti acquisiti alla data di adozione del P.U.C.G.

3.         In particolare le opere di cui all’art. 3, lett. a,b,c,d del D.P.R. 6 giugno 2001 ,n° 380 atte alla conservazione, fino alla demolizione e ricostruzione, degli immobili esistenti alla data di adozione del P.U.C.G., nonché modesti ampliamenti, per una sola volta, del 5% delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico-sanitario.

4. E’ comunque fatto divieto di modificare la destinazione d’uso esistente alla data di adozione del P.U.C.G.

5. Le aree all’interno del vincolo concorrono al raggiungimento del lotto minimo stabilito per le zone di

espansione residenziale e contribuiscono alla determinazione del volume massimo consentito con l’indice di

edificabilità fondiaria pari a 0,01 mc/mq. Concorrono, altresì, al raggiungimento del lotto minimo previsto per la zona agricola.

3.7.12 Zone VS -Vincolo Stradale

1.         La zona VS è la zona di vincolo di rispetto stradale.

2.         Le zone VS al di fuori dei centri abitati costituiscono vincolo di inedificabilità,

3.         Tutti i fabbricati ricadenti all’interno dell’area di vincolo possono essere delocalizzati, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 della L.R. n. 38/1 999.

3.7.13 Zone VE – Vincolo di Elettrodotto

1.         La zona VE è la zona di vincolo di elettrodotto.

2.         Le zone VE al di fuori dei centri abitati costituiscono vincolo di inedificabilità,

3.         All’interno delle zone VE valgono le disposizioni del Regolamento di esecuzione della Legge n. 1341/1964 e s.m.i.

3.7.14 Zone VR – Verde di Rispetto

1.         La zona VE è la zona di verde di rispetto.

2.         All’interno della zona VR le aree sono soggette alla conservazione della situazione ambientale preesistente, nonché alla salvaguardia degli insediamenti previsti dal P.U.C.G.

3.         All’interno della zona VR sono consentite esclusivamente:
a)         le colture agricole;

b)         l’installazione di piccoli manufatti per l’esercizio degli impianti tecnologiCi;

c)         la messa a dimora di alberi di medio ed alto fusto;

d)         l’esercizio dei diritti acquisiti alla data di adozione del P.U.C.G.

4. In particolare le opere di cui all’art. 3, lett. a,b,c,d del D.P.R. 6 giugno 2001,n° 380 atte alla conservazione,

fino alla demolizione e ricostruzione, degli immobili esistenti alla data di adozione del P.U.C.G., nonché modesti ampliamenti, per una sola volta, del 5% delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico-sanitario.

5. E’ comunque fatto divieto di modificare la destinazione d’uso esistente alla data di adozione del P.U.C.G.

Le aree destinate a verde di rispetto concorrono al raggiungimento del lotto minimo stabilito per le zone di

espansione residenziale e contribuiscono alla determinazione del volume massimo consentito con l’indice di

edificabilità fondiaria pari a 0,01 mc/mq. Concorrono, altresì, al raggiungimento del lotto minimo previsto per la zona agricola.

via AtinaLibera



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1. italo - 11 febbraio 2009 - 20:43

…poi ci sono state le nuove elezioni e le nuove vicende nazionali dei partiti del centro sinistra.

Ora ad Atina, almeno a livello organizzato, non c’è più la sinistra né la Margherita, né i DS e, prima che parte il PD, ognuno se ne va a ruota libera…. e del decalogo della democrazia partecipata dell’ex Margherita non se ne sente più parlare.

Ma ciò potrebbe essere anche un bene se ci fosse uno scatto dei cittadini che, in modo trasversale ai partiti, facessero sentire la propria voce nei riguardi del Piano Regolatore e degli altri problemi del comune.

E il blog potrebbe fare tanto. Invece chiude.

2. Woz - 11 febbraio 2009 - 16:46

che qualcuno chiami Striscia la Notizia!!!

che qualcuno chiami Striscia la Notizia!!!

3. italo - 11 febbraio 2009 - 16:29

Caro Mario, ti posso assicurare che, in quella che tu chiami sinistra, ma si chiamava “Margherita” atinate, da non confondere con quella nazionale, nata successivamente, c’era anche l’impegno di fare un piano partecipato, coinvolgendo anche i tecnici locali.

ADESSO. Che fare?

L’amministrazione, “ope legis (38/99)” e non solo per spirito democratico, dovrebbe organizzare incontri “forum” (veri e non di facciata) per dibattere il redigendo PUCG.

L’opposizione dovrebbe, con atti ufficiali (interrogazioni ecc.)
1. “pungolare” l’Amministrazione perché ciò si realizzi e perché si vada alla nomina di una commissione urbanistica che affianchi il tecnico incaricato;
2. muoversi a livello sovracomunale e di enti di controllo per segnalare ciò che ritiene opportuno.

Penso che ogni cittadino, secondo le proprie competenze, debba sentirsi coinvolto per il bene del Comune di Atina.

4. mario - 10 febbraio 2009 - 15:18

italo
mi fa piacere che, alla chiusura del blog, che spero continui ad avvicinare i valligiani residenti e non (parecchi di questi si collegano), essendo stato egli ultimi mesi il luogo di incontro-scontro di appassionate discussioni, torni sull’argomento principe dello sviluppo del nostro paese.
sono d’accordo, il piano ormai è nel dimenticatoio, che possiamo farci; comunque alcuni di noi che fanno riferimento all’ooposizione che come dici non c’è, si sono espressi in modo critico sia sul metodo che sui contenuti, devi ammetter poi che il sito di Atina libera ha continuamente pubblicato (con uno sforzo non da poco, dal punto di vista tecnico), stralci del piano, sui quali abbiamo potuto esprimere le nostre valutazioni e soprattutto tu fornire spunti tecnici di notebole spessore.
Ma se l’opposizione non c’è neanche la maggioranza, nella quale sembra presente la sinistra, che poi ha scelto il tecnico, ha dato segnali di interesse.
a questo punto non rimane che porci la domanda “che fare”?

5. italo - 10 febbraio 2009 - 12:37

Caro Mario, hai visto che non interessa a nessuno, specialmente all’opposizione?

Penso che si avvera il detto: Voce di popolo…..

6. italo - 30 gennaio 2009 - 21:17

Ma perché l’Amministrazione dovrebbe aprire un forum sul PIANO REGOLATORE se nessuno partecipa?

7. italo - 26 gennaio 2009 - 17:45

Il punto che ho evidenziato, sembra solo un dettaglio tecnico, invece non lo è.
Esso riveste una certa importanza per capire l’espansione prevista.

Se molte aree “B” non rispettassero i parametri definiti dal DM1444/68, passerebbero nella zona “C”, andando ad aumentare la zona di espansione.

Comunque andando ad esaminare la tabellina delle SOLO le zone(di espansione) “Ci” ; sono previsti 159.763 metri cubi che dovrebbero ospitare 1500 nuovi abitanti in 10 anni ed occupare 34 ettari di terreno agricolo, senza un discorso perequativo.

Che ne dici?

È su questo, che penso, bisogna discutere.

8. mario - 26 gennaio 2009 - 14:49

italo, è sacrosanto quello che dici; il dibattito andrebbe trasferito in un incontro pubblico, invitando le istituzioni (assessore competente) forze politiche, tecnici etc.
ma ho la sensazione che ancora non si è colta l’importanza della questione.

9. italo - 26 gennaio 2009 - 11:04

È DIFFICILE, SE NON impossibile affrontare un dibattito senza interlocutore e senza avere un filo conduttore.

Non è solo la maggioranza che non risponde, neanche l’opposizione.

Prima di tutto bisognerebbe sapere a che punto è l’iter del piano, poi, bisognerebbe che qualcuno ( maggioranza, opposizione, tecnico incaricato) rispondesse ai vari quesiti e si adoperasse per, eventualmente, far cambiare la norma o il disegno di piano. La maggioranza con “pizzini” al tecnico e l’opposizione con osservazioni agli organi di competenza (Comune, Provincia, Regione).

Altrimenti si fa solo onanismo mentale.

Sull’impianto generale del piano, mi sembra, che è stato detto parecchio. Ora io penso che si debbano affrontare i punti uno alla volta e risolverli.

PRIMO PUNTO
Nella relazione è scritto:. “La sottozona B2 sono costituite da porzioni di territorio urbanizzato contigue alla sottozona B1 e caratterizzate da nuclei o centri abitati, Contigui alla sottozona Bl, che, sorti in assenza di pianificazione, sono ormai consolidati come tali nella memoria collettiva.”

Il PARAMETRO usato è la memoria collettiva!

Il DM 1444/68 non parla, ovviamente di “memoria collettiva”, ma da dei paletti ben precisi.

Art,2 “..B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5”

Quindi per individuare le zone”B” bisogna delimitare le aree dove la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq con superficie coperta maggiore di un ottavo.

Da un’analisi del piano invece molte zone “B” non rispettano tali parametri.

SU QUESTO VORREI APRIRE UNA DISCUSSIONE SE POSSIBILE.

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